Onorevoli Colleghi! - Tramandatasi attraverso le generazioni, l'architettura tradizionale rappresenta oggi, come in passato, una delle possibili risposte alle esigenze della società contemporanea. Attraverso l'inserimento di un sistema architettonicamente coerente, nel rispetto delle memorie e delle tradizioni locali, è capace di innalzare la qualità della vita e di migliorare i paesaggi edificati, l'ambiente urbano e le città.
      Due sono i princìpi che la connotano: l'identità e la gerarchia.
      L'identità dei luoghi è data da edifici che assumono la forma delle linee morfologiche del territorio, dall'uso dei materiali locali, con conseguente differenziazione dei caratteri architettonici, dagli elementi stilistici e scultorei, dalle tecniche costruttive.
      La gerarchia delle funzioni prevede localizzazioni importanti riservate ai palazzi rappresentativi, monumentali, pubblici e caratteristici con i quali gli edifici rispettano il loro contesto di appartenenza.
      Storicamente, l'architettura tradizionale - i cui princìpi ispiratori possono essere rinvenuti nelle teorie del lussemburghese Léon Krier e dell'americano Peter Calthorpe - si è basata sulla sapienza artigiana, unita a quella dell'arte, e sull'uso dei materiali locali. Tutto ciò ha consentito, e consentirebbe tuttora, di realizzare varie economie: lo sfruttamento del fabbisogno reale in aree geografiche limitate (con conseguente previsione delle costruzioni dipendente dalla disponibilità delle materie prime e conseguente rallentamento dell'impoverimento del territorio); la salvaguardia dell'identità locale (data la presenza di tecniche costruttive peculiari legate alla lavorabilità di un determinato materiale); la valorizzazione dell'artigianato

 

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(attraverso la formazione di maestranze locali altamente specializzate); la crescita del turismo (che scaturisce dalla scoperta delle «diversità» nazionali, regionali e locali).
      Ciò premesso, occorre chiarire che l'architettura tradizionale non può intendersi come la riproposizione dei modelli passati né come lo strumento per contrastare la modernità.
      Per intenderci, il razionalismo ha coniugato tradizione e modernità: per questo ha vinto la sfida. Tutto ciò che è connesso agli antichi metodi costruttivi va tutelato e rilanciato ma non deve fermare l'innovazione tecnologica e le nuove frontiere della costruzione.
      Ciò che va contrastato non è l'architettura moderna (il razionalismo è «moderno»), ma le degenerazioni moderniste.
      Per chi scrive, ciò che rende un'architettura oggettivamente bella è il suo ricorrere all'estetica, senza fermarsi alla funzione; è la fantasia dei modelli costruttivi (nel quartiere Garbatella a Roma non ci sono due edifici uguali) che deve contrastare omologazione e anonimato, è la bassa densità per l'edilizia residenziale con verde privato o comprensoriale, è la cultura della socialità (piazze, portici, terrazze, portali, gallerie, eccetera), è l'edificio multifunzionale, con negozi su strada, uffici nei primi piani e abitazioni in alto, che impedisce il deserto delle «city del commercio e del terziario».
      L'architettura tradizionale, dunque, prima ancora che lo «stile» di un edificio, definisce la sua tipologia, ossia la forma che deve avere.
      Anche nella considerazione di quanto siano estese e nefaste le degenerazioni della pianificazione urbanistica «modernista», oggi è quanto mai urgente avviare - nel rispetto del pluralismo e delle diverse tendenze in atto - una politica globale di ristrutturazione ambientale del nostro paesaggio che si ispiri a valori culturali tradizionali. Alla base di questo nuovo approccio alla materia urbanistica che investe anche e soprattutto l'ambito architettonico, è il principio fondante che ogni metropoli non può essere considerata come un'unica entità, un unico soggetto amministrativo, bensì come «luogo delle comunità» dove ogni collettività esprime le proprie radici, la propria identità, i propri bisogni, dando forma a un «luogo» a sé congeniale: il «quartiere».
      Ciò premesso, la presente proposta di legge - in linea con i princìpi espressi dal Consiglio dell'Unione europea nella risoluzione 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale - si pone lo scopo di salvaguardare e di valorizzare l'architettura tradizionale e di promuovere le condizioni per un nuovo rinascimento urbano.
      La ricerca della città del domani deve diventare la ragion d'essere dell'attività urbanistica attraverso il riconoscimento della città tradizionale come entità sempre diversa e riconoscibile in quanto costituita da un insieme di edifici tra loro simili per linguaggio, ma diversi per forma, dimensioni e funzione.
      Una nuova generazione di architetti è pronta a scommettere su questa nuova tradizione urbana, nella quale, secondo la visuale di Léon Krier, «la città europea è portata allo splendore dell'era pre-industriale, alle sfavillanti scenografie barocche, alle proporzioni e simmetrie classiche, alla serietà delle costruzioni ottocentesche».
      Per i «nuovi» urbanisti è ancora oggi possibile ricreare gli spazi che hanno reso le città antiche veri e propri capolavori, rivendicando la possibilità di una scelta tra le esperienze migliori che il nostro passato ci offre. Promotori di quello che si può definire un neourbanesimo che evochi un vero e proprio ritorno alla città - il cosiddetto «rinascimento urbano» - essi difendono il diritto di edificare, nel pieno rispetto dell'ambiente naturale e del territorio.
      La riconfigurazione delle periferie dissestate all'interno di una coerente regione urbana, il concetto delle città come insieme di quartieri tradizionali, compatti, multifunzionali e organizzati, il pensiero della necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e fare comunità, sono alcuni degli elementi guida di
 

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questa tendenza che la proposta di legge intende sostenere.
      L'articolo 1 prevede le finalità e l'oggetto del provvedimento.
      L'articolo 2 dà una definizione di architettura tradizionale ed elenca alcuni princìpi ispiratori.
      L'articolo 3 riserva al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni di promozione dell'architettura tradizionale; tra questi compiti rientra anche la predisposizione annuale di un Piano per l'architettura tradizionale (articolo 4).
      L'articolo 5 è volto all'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonici, con riferimento agli interventi di rinascimento urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale nonché alle nuove edificazioni.
      L'articolo 6 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali si impegna a ricorrere direttamente a concorsi di idee o di progettazione, per le opere di rilevante interesse architettonico di propria competenza e, su richiesta, per le opere di rilevante interesse architettonico delle altre amministrazioni competenti.
      Dopo aver enunciato all'articolo 7 i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali inerenti alla tutela e alla valorizzazione dell'architettura tradizionale, la proposta di legge prevede l'attivazione delle procedure di riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica (articolo 8).
      L'articolo 9 utilizza in modo più esteso lo strumento della dichiarazione di importante carattere artistico già prevista dall'articolo 20 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore.
      I contributi economici previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono estesi anche ai lavori di restauro delle opere di architettura tradizionale (articolo 10).
      Le iniziative concernenti la promozione della formazione e della ricerca nel campo dell'urbanistica e dell'architettura tradizionali sono disciplinate dall'articolo 11.
      L'articolo 12 istituisce il Premio per la giovane architettura italiana, destinato agli autori nuovi ed emergenti di un'opera architettonica ispirata ai princìpi dell'architettura tradizionale.
      L'articolo 13 prevede l'istituzione di un Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali.
      L'articolo 14, infine, reca la copertura finanziaria della legge.
 

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